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Esenzioni per reddito dal ticket sanitario: scadenza 30 giugno 2019

ATS Insubria invita al rinnovo anche online e ricorda che le esenzioni E30 ed E40 sono rinnovabili in farmacia

ticket sanitario

Esenzioni per Reddito, ecco le modalità di rinnovo: la scadenza è fissata il prossimo 30 giugno 2019 e il consiglio è quello di muoversi per tempo, anche per evitare il sovraffollamento delle Strutture incaricate di accogliere le autocertificazioni.

ATS Insubria raccomanda di rinnovare le esenzioni per reddito dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) – E40 (malattia rara), che scadono il 30 giugno 2019, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).

Pertanto gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo della propria esenzione attraverso le seguenti modalità:
· presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
· presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40);
· Online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni.

Da quest’anno, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) vengono attribuite e rinnovate automaticamente, se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05. In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle citate esenzioni potrà presentare un’autocertificazione con le suddette modalità. La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale.

Inoltre, si rammenta che le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state modificate (ad es. per la specialistica ambulatoriale, la codifica dell’esenzione per invalidità IC31 è diventata C01), pertanto i cittadini già in possesso di un’esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessità di recarsi immediatamente presso i competenti Uffici per la sostituzione dell’attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce l’Anagrafe Regionale delle persone assistite ha già effettuato una transcodifica automatica dei codici. La sostituzione dell’attestato di esenzione con apposta la nuova codifica è invece rilevante solo per il riconoscimento del diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea assenza del collegamento SISS in Strutture Sanitarie Lombarde. Il codice di esenzione attribuito al cittadino è comunque sempre verificabile in Anagrafe Regionale da parte del medico prescrittore.

Pubblicato il 17 Giugno 2019
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