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Deposito titoli: cosa c’è da sapere sull’imposta di bollo del Decreto Salva Italia

Con l'avvicinarsi della fine dell'ultimo trimestre gli investitori si trovano a fare i conti, come ogni anno, con il versamento dell'imposta di bollo sul deposito titoli

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Con l’avvicinarsi della fine dell’ultimo trimestre gli investitori si trovano a fare i conti, come ogni anno, con il versamento dell’imposta di bollo sul deposito titoli: si tratta di un adempimento fiscale -modificato dalla normativa più volte nel corso del tempo, creando non poca confusione tra i risparmiatori- che fa riferimento al controvalore degli strumenti finanziari agganciati al dossier di una persona fisica o giuridica. Difatti è calcolato in base alla consistenza media degli investimenti nel lasso di tempo che termina con la data prevista per l’esazione del tributo e di solito ha frequenza annuale; tuttavia, a seconda dell’intermediario finanziario, che lo versa in vece del contribuente, può essere addebitato anche trimestralmente o semestralmente.

Come si calcola l’imposta di bollo sul deposito titoli

Fino a poco tempo fa l’imposta di bollo dossier titoli era dovuta nella stessa misura di quella applicata sul conto corrente: 34,20 euro annuali, indipendentemente dal controvalore del capitale a cui faceva riferimento. Infatti, anche rapporti di corrispondenza con saldo nullo richiedevano il versamento. La prima modifica non prevedeva variazioni della tassazione sul conto per giacenze superiori a 5000 euro -sotto questa soglia non è contemplato alcun addebito e per le persone giuridiche l’importo è di 100,00 euro annui-, mentre il bollo sul deposito titoli, da quota fissa, diveniva lo 0,10% del valore dell’investimento, con cap massimi e minimi. Successivamente la percentuale applicata è passata allo 0,15%, per poi essere fissata definitivamente allo 0,20% del valore del dossier.

Gli intermediari finanziari che applicano il regime amministrato, fungendo da sostituto d’imposta, regolano in automatico l’addebito dell’imposta, di contro, in caso di regime dichiarativo, come avviene per la registrazione dell’operatività nel quadro RT, sarà compito del contribuente adempiere a tutti gli obblighi IVAFE. È opportuno sottolineare che il mancato versamento di quanto previsto non dovrebbe, in linea di massima, comportare delle sanzioni, in quanto la normativa al comma 7 chiarisce quanto segue: “Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato”. Tuttavia è sempre bene rivolgersi ad un consulente fiscale, che chiarisca al meglio eventuali dubbi che possono scaturire dalla regolamentazione di tutte le attività svolte, nell’erogazione dei propri servizi, da società che non hanno sede sul territorio italiano.

Deposito titoli e tassazione delle rendite finanziarie

È abbastanza frequente che i risparmiatori confondano l’esazione dell’imposta di bollo con la tassazione sulle rendite finanziarie, anche perché queste ultime, nel corso del tempo, hanno subito un’analoga evoluzione in termini di aliquota di imposta. Il capital gain, infatti, fino a qualche anno fa prevedeva un versamento del 12,50% su tutti gli strumenti finanziari. Con il susseguirsi delle varie Leggi di Bilancio la tassazione dei guadagni realizzati è passata prima al 20% e successivamente al 26% -imposizione prevista ancora oggi-. Naturalmente tale evoluzione non ha coinvolto specifici sottostanti, che anche in questo momento rappresentano delle eccezioni con un’aliquota agevolata: i Titoli di Stato, infatti, hanno mantenuto il livello del 12,50%, per incentivare gli investitori a sostenere il debito pubblico piuttosto che rivolgere la propria attenzione verso altre forme di investimento.

È importante evidenziare, ovviamente, che la selezione di uno strumento finanziario in base alla tassazione prevista per la rendita generata, non rappresenta il modo migliore per interfacciarsi con i mercati finanziari. Ad esempio le commissioni per la negoziazione di un asset hanno di sicuro un impatto più rilevante sulle strategie di investimento attuate. A tal proposito, un tipo di operatività molto apprezzata fra i risparmiatori è quella rappresentata dal trading in CFD. Si tratta di particolari derivati che replicano sinteticamente il prezzo di un sottostante e presentano specifiche caratteristiche, che li rendono molto funzionali nell’implementazione del trading online. Naturalmente la singolarità più interessante riguarda proprio il fatto che le transazioni non siano gravate da fee di trasporto, ma che venga applicato dal broker uno spread sul denaro-lettera dello strumento finanziario.

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Pubblicato il 23 Novembre 2021
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